Art. 32.
(Norma transitoria. Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

      1. Tutte le commissioni e i comitati istituiti da leggi e da regolamenti vigenti in materia di cinematografia continuano ad esercitare le loro funzioni fino a due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di cinematografia, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) codificazione delle disposizioni vigenti, in particolare prevedendo il loro adeguamento alla reale situazione del settore cinematografico;

          b) semplificazione delle disposizioni vigenti, in particolare al fine di incentivare lo sviluppo del settore cinematografico e di renderlo concorrenziale nei mercati esteri;

          c) coordinamento delle disposizioni vigenti, prevedendo l'espressa modifica o abrogazione in caso di norme non compatibili;

          d) ampia diffusione del testo unico, prevedendo la sua pubblicizzazione su supporto cartaceo e telematico.